Statuto

Statuto dell’Associazione Culturale

“ Società di Psicoterapia Analitica Integrata “

(S.p.a.i.)

 

C.F.: 9119341o379

 

TITOLO I

SEDE - SCOPO E SOCI

 

Art. 1 - Denominazione e sede

L’associazione culturale “Società di Psicoterapia Analitica Integrata”, indicata anche con il suo acronimo “S.p.a.i.”, ha sede in Bologna via Cherubini n. 17 presso lo studio della Dott.ssa Katia Bianchi.

L’associazione ha due sedi distaccate:

• Milano, presso lo Studio del Prof. Dr. Francesco Tomat, in via Vincenzo Monti n.29;

• Castelfranco Veneto, presso il Centro “Mastermind”, in via Romagna n.38, interno 9.

L’associazione à regolata dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.

 

Art. 2 - Natura e finalità dell’associazione

L’associazione si prefigge di perseguire i seguenti scopi:

• promuovere e sostenere una psicoterapia che integri la metodica clinico-terapeutica psicodinamica relazionale intersoggettiva con apporti propri di altri orientamenti psicoterapeutici ritenuti non solo compatibili ma necessari, nella pratica, per affrontare compiutamente i problemi che i pazienti propongono e che sono, per loro, motivo di sofferenza;

• perseguire lo sviluppo e il perfezionamento del livello professionale dei propri soci. Si propone, inoltre, attraverso la formazione, la supervisione e il costante aggiornamento professionale dei suoi associati, nell'ottica della formazione permanente, di garantire un elevato livello nelle prestazioni degli psicoterapeuti iscritti;

• costituire uno spazio d’incontro, di confronto e integrazione di prospettive e metodiche psicoterapeutiche differenti, allo scopo di favorire la crescita e l’evoluzione delle discipline studiate e la capacità umana e professionale dei professionisti che le praticano;

• mettere a disposizione di altre categorie professionali, nonché di altre associazioni, gruppi o istituzioni le proprie metodiche, la professionalità e il patrimonio culturale dell’associazione e dei suoi membri, allo scopo di promuovere la crescita culturale, umana e delle relazioni sociali.

Per raggiungere i suoi scopi culturali e favorire la formazione continua in sanità di psicoterapeuti, che sempre meglio corrispondano alle caratteristiche indicate dal presente Statuto, oltre che per monitorare le formazione stessa, l’Associazione intende progettare, organizzare e promuovere le seguenti attività:

• corsi per medici e psicologi che vogliano dedicarsi all'attività psicoterapeutica;

• corsi di aggiornamento professionale e per operatori già impegnati nelle psicoterapie;

• Attività di supervisione sui casi clinici svolta in gruppo o in singole sedute, condotte da professionisti riconosciuti dall'Associazione;

• corsi e/o conferenze per la formazione e l’aggiornamento di altre figure professionali, che si avvalgano delle conoscenze psicologiche e psicoterapeutiche nell'ambito della loro professione;

• convegni, seminari, dibattiti su argomenti attinenti alle attività e finalità dell’Associazione;

• pubblicazione di dispense e atti di seminari, di corsi e studi di ricerca.

Per la realizzazione delle sopra citate attività, l’associazione potrà collaborare con altre associazioni, Enti pubblici o privati, o gruppi.

Le iniziative di aggiornamento possono essere effettuate con altre Associazioni aventi finalità compatibili con quelle dell’Associazione.

L’associazione e apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

 

Art. 3 - I soci

Possono far parte dell’associazione cittadini italiani e stranieri.

Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni purché con scopi e finalità culturali, sociali e umanitarie non in contrasto con quelli dell’associazione. Gli associati (persone o enti) si distinguono in quattro categorie: ordinari, aderenti, sostenitori e onorari.

Hanno la qualifica di soci ordinari coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

• laurea in psicologia o medicina;

• iscrizione alla lista degli Psicoterapeuti dell’Ordine Professionale di appartenenza;

• esercizio di una pratica professionale anche allo stato iniziale.

Gli aspiranti soci ordinari dovranno presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo che, dopo aver valutato che i titoli e la pratica professionale del richiedente sono conformi allo Statuto e allo spirito dell’Associazione, delibera all'unanimità in merito alla richiesta.

La decisione assunta dal Consiglio direttivo in merito all'ammissione del socio o meno e insindacabile e inappellabile.

I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell’associazione; l’ammissione e perfezionata dal versamento della quota associativa.

I soci aderenti sono coloro che, su delibera unanime del Consiglio Direttivo, possono essere ammessi dall'assemblea dei soci a fare parte dell’Associazione pur non essendo in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto ma operino onorevolmente nel campo psicosociale condividendo, con una coerente pratica professionale, lo spirito dell’Associazione e impegnandosi a suo favore. L’ammissione e perfezionata dal versamento della quota associativa. I soci aderenti possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, su delibera unanime, può proporre all'Assemblea dei soci di ammettere come soci onorari studiosi e/o operatori di grande merito nel campo della psicologia e della psicoterapia.

I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

I soci sostenitori sono coloro che versano un contributo a titolo di liberalità.

I soci sostenitori sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

I soci ordinari ed i soci aderenti sono tenuti a pagare la quota associativa all'atto dell’ammissione e in seguito, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rivalutabile, anche per mortis causa.

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto.

 

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica dell’associato può venir meno per:

• decesso;

• dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;

• decadenza o esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per ragioni deontologiche, per gravi

inadempienze, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti contrastanti lo spirito dell’associazione;

• mancato pagamento della quota associativa annuale.

La delibera di decadenza o esclusione del socio deve contenere le motivazioni del provvedimento e deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice. L’esclusione diventa operante dal momento dell’annotazione nel libro dei soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio deceduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ne ha diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

 

 

TITOLO II

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 5 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

• Assemblea;

• Consiglio Direttivo;

• Presidente;

• Tesoriere;

• Comitato Scientifico.

 

Art. 6 - L’Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci facenti parte della categoria dei soci ordinari, aderenti e onorari.

L’Assemblea viene convocata ed e presieduta dal Presidente mediante comunicazione scritta ed inviata all'associato almeno dieci giorni prima della convocazione anche a mezzo di posta elettronica, indicante il giorno, l’ora, il luogo, l’oggetto della seduta.

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del rendiconto economico finanziarie consuntive e preventive.

La sessione straordinaria è convocata dal Presidente per deliberazione assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un decime degli associati.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno; nominare e revocare, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci onorari, i soci aderenti, ed i soci ordinari; approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il conto preventivo; approvare gli indirizzi generali dell’Associazione ed il regolamento interno dell’Associazione, ove il Consiglio Direttivo ne deliberasse l’emanazione; nominare il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo; definire un indirizzo generale sulla gestione e sulle attività dell’Associazione e deliberare in merito ad esse; deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito all'ammissione di nuovi soci e alle espulsioni; revocare il mandate al singole consigliere e/o a tutti i componenti del Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea; deliberare sulle modifiche allo Statuto; stabilire le quote annue di contribuzione.

Le riunioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della meta pin uno dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto, sciogliere l’Associazione, per ratificare la decadenza e/o l’esclusione di associati su proposta del Consiglio Direttivo occorre in Assemblea la

presenza dei due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il diritto-dovere di partecipare all'Assemblea e il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno: l’associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ciascun associato maggiore di età ha il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. All'apertura di ogni seduta, l’Assemblea nomina un Segretario, che dovrà redigere e sottoscrivere il verbale della seduta. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante relativo verbale, inviato a tutti i soci per posta elettronica o ordinaria.

 

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

L’associazione e diretta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non più di nove membri eletti liberamente tra i soci. Tra i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario da due consiglieri e dai referenti delle sedi distaccate dell’associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i componenti sono rieleggibili. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcuna remunerazione, gli incarichi sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo ha il compito di perseguire i fini costituzionali dell’Associazione. Convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del Presidente, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’associazione e deve darne il resoconto

consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti dell’Associazione. Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

• predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

• formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

• elaborare il rendiconto economico finanziario consuntivo;

• elaborare il rendiconto economico finanziario preventivo;

• stabilire gli importi delle quote associative annuali;

• deliberare in merito alle domande di ammissione di nuovi soci e sulle eventuali espulsioni;

• stabilire il regolamento interne;

• affidare incarichi specifici ad uno o più componenti del Consiglio e determinare i relativi compiti e poteri;

• eventuale nomina di uno o più amministratori o procuratori esterni con specifiche funzioni o per particolari atti, per i quali può essere stabilito un compenso.

• nominare il referente di ciascuna Sede distaccata;

• nominare tre membri, che costituiscano il Comitato Scientifico, ogni volta che questo sia necessario per un evento organizzato e premesso dall’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente e da un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante pesta elettronica inviata ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza, nei casi particolari di urgenza, anche con un solo giorno di preavviso. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal Consiglio stesso. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

 

Art. 8 - Il Presidente

Al Presidente, o in sua assenza o impedimento, al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi, in giudizi o anche in sede amministrativa.

Il Presidente presiede gli organi e le loro riunioni. Ha il dovere di convocare le riunioni annuali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e di accogliere le eventuali istanze dei soci.

Il Presidente ed il Vice Presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

 

Art. 9 - Il Tesoriere

Al tesoriere spettano i seguenti compiti:

• partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo con funzione di verbalizzante;

• provvedere alle operazioni amministrative e finanziarie dell’Associazione;

• riscuotere le quote associative e i fondi destinati all'Associazione, rilasciando apposita quietanza di pagamento;

• tenere la contabilità e redigere il rendiconto economico finanziario annuale consuntivo e preventivo, che saranno presentati per l’approvazione al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea dei soci;

• custodire le relative scritture e documenti:

• Libro dei soci, che contiene l’elenco, aggiornato ogni anno, dei soci, con i relativi dati anagrafici;

• Il libro dei verbali delle Assemblee;

• Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

• Il registro delle entrate e delle spese.

 

Art. 10 - Il Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo ed e composto fino a un massimo di cinque i membri nominati dal Consiglio Direttivo tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardino gli scopi dell’Associazione. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del quinquennio in corso.

 

Art. 11 - Competenze del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno la meta dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico:

• formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;

• esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo;

• esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'associazione.

 

 

TITOLO III

RISORSE ECONOMICHE

 

Art. 12 - Fondi dell’Associazione

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

• la quota associativa, il cui ammontare e stabilito dall'Assemblea;

• gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative, che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

• i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;

• i proventi derivanti dall'attività dell’associazione;

I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.

 

Art. 13 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 3l dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura.

 

Art. 14 - Avanzi di gestione

All'associazione o vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riservo o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni aventi la stessa natura o gli stessi scopi.

 

 

TITOLO IV

VARIE

 

Art. 15 - Durata o scioglimento

La durata dell’Associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, richiesto o deliberato dai 2/3 dei componenti dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 16 - Rinvio

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento. Il presente Statuto annulla o sostituisce ogni altro documento precedentemente elaborato o registrato.